Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità, sono state oggetto di una disciplina normativa discontinua e disomogenea che ha generato non poche difficoltà applicative.
I benefici consistono nell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto, la detrazione del 19% della spesa in sede di denuncia dei redditi, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione.

L’individuazione degli aventi diritto è meno lineare: ne hanno diritto, in origine, le persone con disabilità motoria a condizione che adattino stabilmente il veicolo al trasporto o alla guida.
Ma possono accedervi, in forza di provvedimenti successivi, le persone non vedenti, sorde, o con grave disabilità mentale o psichica, senza dover obbligatoriamente adattare il veicolo.
Tale adattamento non è obbligatorio nemmeno per le persone con grave limitazione della capacità di deambulare o pluriamputati.
Se la definizione degli aventi diritto è piuttosto incerta e generata da stratificazioni normative successive, lo è ancora di più l’indicazione della documentazione sanitaria necessaria per dimostrare la propria condizione di persone con disabilità.
Su tali aspetti in questi anni si è chiesto da più parti una semplificazione e razionalizzazione normativa e amministrativa.
Un segnale, in tal senso, giunge dalla recente Circolare 21/E dell’Agenzia delle entrare (23 aprile 2010). Come ogni anno la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia elabora una circolare che risponde ai quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.
Fra gli argomenti trattati al punto 5 vi sono risposte relative agli “obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap.

La Circolare, in generale, è riferita all’IRPEF (denuncia dei redditi), ma le indicazioni relative ai disabili si riferiscono più in generale a tutte le agevolazioni fiscali (quindi anche l’applicazione dell’IVA agevolata). Non potrebbe essere altrimenti: il Legislatore non prevede una differenza nei requisiti sanitari legata al tipo di beneficio fiscale.

Il Punto 5 della Circolare si riferisce a due fattispecie particolari ma che riguardano un gran numero di potenziali beneficiari: le persone con grave disabilità “mentale o psichica” (definizione del Legislatore) e le persone con grave limitazione della capacità di deambulare. Si tratta degli “aventi diritto” individuati dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388  (art. 30 comma 7).
La documentazione sanitaria che queste persone devono presentare è stata indicata dall’Agenzia delle entrate nella Circolare 11 maggio 2001 n. 46.
Vediamo, quindi, che cosa era previsto e come cambiano le regole dopo la più recente Circolare 21.
Persone con disabilità mentale e psichica

Fino ad oggi venivano rigidamente ammessi solo due documenti: la certificazione attestante l’invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione doveva risultare la titolarità dell’indennità di accompagnamento. In aggiunta veniva richiesto anche il certificato di handicap grave previsto dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992 da cui risultasse in modo esplicito la natura psichica o mentale della disabilità.
La Circolare 21/2010 non modifica le tre condizioni fissate dal Legislatore:

1. la natura della disabilità che deve essere psichica o mentale;
2. la gravità della disabilità;
3. la titolarità dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento.

La Circolare 21/2010 però offre una maggiore flessibilità rispetto alla documentazione accettabile per dimostrare queste tre condizioni.

In sostituzione del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) può essere accettato il verbale di invalidità a condizione che sia indicata:

1. la natura psichica o mentale della patologia o menomazione rilevata;
2. la dizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita” cioè una delle due definizioni comunemente usate nel riconoscere i requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento.

Ma la Circolare fissa una terza condizione che deve essere rilevata nel certificato di invalidità: deve essere indicato “in modo esplicito la gravità della patologia”.

Questa ultima condizione, se adottata in modo strettamente letterale, rischia di vanificare il tentativo di semplificazione insito nella Circolare.

Infatti, nei verbali di invalidità comunemente usati non viene quasi mai indicata in modo esplicito – se esplicito significa testuale – la gravità delle patologie rilevate. Questa indicazione di gravità, infatti, rimane implicita (si fa per dire) nel grado di invalidità riconosciuta, ma è evidente, anche se non esplicita, nel riconoscere la totale e permanente inabilità e nell’incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Quell’appunto, se male interpretato, potrebbe essere motivo di contenzioso se i Contribuenti si vedessero negare i benefici solo perché nella certificazione di invalidità totale, per di più che deriva dall’incapacità a svolgere i normali atti quotidiani della vita, non è annotata esplicitamente la parola “gravità”.
La Circolare 21 chiarisce un altro aspetto sul requisito dell’indennità di accompagnamento, precisando che è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione della provvidenza, e non già l’ erogazione della stessa.
È una precisazione opportuna: per l’effettiva erogazione dell’indennità non sono sufficienti i requisiti sanitari, ma è anche necessario non essere ricoverati in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato. Un’ interpretazione restrittiva non sarebbe stata in linea con i principi espressi dal Legislatore.
Questo significa che la richiesta del “libretto della pensione”, al momento dell’acquisto del veicolo, per verificare la titolarità dell’indennità di accompagnamento non è più necessaria.
Persone con grave limitazione della capacità di deambulare

Per le persone con grave limitazione della capacità di deambulare, che non intendano adattare il veicolo alla guida o al trasporto, fino ad oggi veniva accettato esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) con espressa indicazione della grave limitazione alla deambulazione. Non veniva accettato nessun altro documento o verbale di invalidità (civile, lavoro, servizio …). Anche in questo caso la Circolare 21/2010 non modifica le due condizioni fissate dal Legislatore:

1. la natura della disabilità comporti una grave limitazione della capacità di deambulazione;
2. la gravità della disabilità.

Anche in questo caso in sostituzione del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) può essere accettato il verbale di invalidità a condizione che sia indicata:

1. la dizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”;
2. il riferimento esplicito alla gravità della patologia.

E, anche in questo caso, valgono le considerazioni espresse in precedenza. Normalmente i certificati di invalidità totale di persone che non sono in grado di deambulare, non riportano alcun riferimento esplicito – se “esplicito” significa “letterale” ”- alla gravità. Sarebbe tautologico, ripetitivo e forse risibile precisare che – ad esempio – una lesione midollare che impedisce di deambulare è grave.
Come abbiamo osservato sopra, se quella notazione dell’Agenzia fosse mal interpretata sarebbe oggetto di numerosi contenziosi in cui l’ Amministrazione finanziaria soccomberebbe in forza delle sue stesse circolari.
Per questo motivo, considerando lo spirito della normativa vigente e della stessa Circolare,  l’ interpretazione non può essere strettamente letterale.
Gli altri casi

Rimangono invariate le condizioni fissate per le altre “categorie” di beneficiari che elenchiamo in sintesi.

Persone con disabilità motoria che non compromette gravemente la capacità di deambulazione: sono obbligati ad adattare il veicolo al trasporto o alla guida; per dimostrare la condizione di disabilità motoria sono ammessi i certificati di invalidità o di handicap. I titolari di patente di guida speciale devono adattare il veicolo conformemente a quanto prescritto nella patente stessa.
Non vedenti: è ammessa certificazione di invalidità o di cecità o di handicap da cui risulti la cecità totale, parziale, o l’ipovisione grave.
Persone sorde: è ammessa la certificazione da cui risulti la sordità congenita o prelinguale.

Bollo auto e imposte di trascrizione (IPT)

È da rilevare che la nuova circolare non è cogente per il bollo auto e le imposte provinciali di trascrizione.
La prima materia (bollo auto) è infatti di competenza delle Regioni già da alcuni anni.
L’imposta provinciale di trascrizione è invece regolamentata dalle Province che, ci si augura, colgano l’occasione per rivedere le loro circolari.

* Consulta il testo della Circolare 23/E/2010

 

Di admin

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