Infatti, si spiega nel disegno di legge, «da un lato la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’Inps e non utilizzate, dall’altro lato si osserva che i maggiori importi corrisposti alla gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto conto delle pubbliche amministrazioni».
Il finanziamento dei maggiori oneri della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, si spiega nel ddl, «vengono utilizzati i trasferimenti al medesimo istituto previsti per altri interventi e non utilizzati, sulla base dei risultati del consuntivo Inps 2009».
La disposizione, si chiarisce ancora, costituisce di fatto «una regolazione di effetti contabili, riferiti ai risultati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’Inps, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto, pertanto essa non determina alcun effetti di maggiore onerosità nè sul bilancio dello Stato nè sul conto delle pubbliche amministrazioni».