Mef e istituzioni scolastiche non possono impedire «l’effettiva fruizione» di un diritto per contenere la spesa pubblica. La tutela deve essere «effettiva e senza limitazioni»

Ricostruendo la complessa normativa in materia di tutela dei diritti dei disabili, la Consulta ha riconosciuto che in linea generale deve considerarsi «fondata la pretesa dei genitori a vedere attribuite ai propri figli disabili le ore di sostegno nella misura determinata dai G.L.O.H.». I Gruppi di lavoro operativi handicap hanno il compito di elaborare i piani educativi individuali e stabilire il numero di ore di sostegno necessarie a ciascun alunno in base alla gravità del disturbo di cui soffre (gravissimo, grave, medio o lieve). Al dirigente scolastico spetta il compito di trasmettere le richieste dei gruppi di lavoro agli Uffici scolastici che «devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte (del G.L.O.H., ndr)». Nella sentenza della Consulta si afferma che «le Istituzioni scolastiche ed il ministero dell’Economia e delle Finanze non possono impedire – per esigenze di contenimento della spesa pubblica – l’effettiva fruizione delle ore di sostegno e di tutte le altre misure di assistenza previste dalla legge per i medesimi alunni disabili».

Assistenza «effettiva»
Ragioni di contenimento della spesa pubblica non possono essere adottate per tagliare l’assistenza agli alunni disabili. La ha stabilito la sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza pilota n. 2023 del 2017. I giudici di Palazzo Spada erano chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Miur e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana contro una precedente sentenza del Tar a favore della madre di un bimbo iscritto a una scuola materna al quale erano state negate le ore di sostegno a cui aveva diritto.

Fonte: www.corriere.it

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