Le ferie non godute devono essere sempre pagate, anche se a licenziarsi è il lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, pronunciandosi su una causa sollevata da un cittadino austriaco e destinata a diventare un precedente giurisprudenziale da applicare in casi analoghi in tutto il territorio dell’Ue.
“La circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro – si legge nella sentenza – non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
IL CASO – E’ stato portato davanti agli eurogiudici dall’austriaco Hans Maschek, dipendente pubblico della città di Vienna, che non ha potuto godersi le ferie a causa di una malattia nel periodo precedente all’accoglimento della sua domanda di pensionamento.
La Corte di Lussemburgo ha accolto il suo ricorso e – ribadendo i principi fondamentali del diritto alle ferie retribuite per sospendere il lavoro e beneficiare del necessario periodo di relax e svago – ha sentenziato che tale diritto deve essere rispettato “indipendentemente dallo stato di salute”.
LA CAUSA E LA SENTENZA – L’organismo di Lussemburgo ha ricordato che dal 2003 è in vigore la direttiva 88 sugli aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. La normativa comunitaria specifica che ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali retribuite di “almeno quattro settimane” e che il diritto alle ferie annuali retribuite “costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione”. Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la stessa direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Stabilito che “il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante”, ci sono inoltre sentenze (2009 e 2012) della stessa Corte Ue che stabiliscono che “un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un’indennità finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia”.
Fonte: quifinanza.it