Persone con disabilità: finalmente le semplificazioni
Il decreto-legge sulla semplificazione e trasparenza amministrativa approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri contiene misure molto rilevanti per le persone con disabilità, interventi più volte richiesti negli ultimi 10 anni e, finora, rimasti lettera morta.
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale dopo la controfirma del Presidente della Repubblica, è già in vigore ed è in attesa di conversione in legge da parte delle Camere.
L’articolo 25 reca come titolo “Semplificazione per i soggetti con invalidità”.
Patente e guida
I primi tre commi riguardano il Codice della strada e il Regolamento.
Il primo comma, prevede che nelle commissioni mediche locali chiamate ad esprimersi sull’idoneità alla guida nel caso di “minorazioni o infermità” sia presente un “un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia.”. Opportunamente questa partecipazione, è a titolo gratuito. La disposizione lascia perplessi e non è comunque un intervento di natura semplificatoria.
Molto più rilevante per i cittadini il secondo comma. Esso prevede che se nella visita di idoneità alla guida la commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri “patentati” con un risparmio di tempo e di denaro.
La durata della patente rimane quella prevista per questi casi
Parcheggi
Il terzo comma interviene in materia di gratuità dei parcheggi, modificando l’articolo 381 del Regolamento del codice della strada.
La nuova disposizione impone al comune di stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili). Questa indicazione, in precedenza, era facoltativa.
Verosimilmente tale norma provocherà, in sede di conversione del decreto, la reazione delle società che gestiscono i grandi parcheggi a pagamento.
A contempo, lo stesso comma pone solo come facoltà, e non obbligo, per i comuni di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Certificati provvisori per i permessi e i congedi lavorativi.
Molto interessante anche il quarto comma su cui vanno spiegate le premesse.
La normativa vigente in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali retribuiti) pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e non ammette l’equipollenza di altre certificazioni di invalidità.
L’art. 2, comma 2 del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993 n. 423) prevede che qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può essere effettuato dal medico, in servizio presso la Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità. L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall’art. 33, sino all’emissione del verbale da parte della commissione medica. Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare comunque una visita (quella specialistica) ulteriore, non risolve tutte le emergenze e la necessità di accedere in tempi rapidi alle agevolazioni lavorative.
Inoltre riguarda solo i permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/1992) e non anche i congedi (art. 42, Decreto legislativo 151/2001).
Il quarto comma del decreto-legge 90/2014 risolve questi paradossi. Abbassa il limite di 90 giorni a 45, autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all’emissione di quello definitivo) già fine visita e, infine estende al validità ai ai congedi retribuiti (quelli fino a due anni di astensione).
Quindi un’accelerazione dei tempi e un risparmio di tempo (e di denaro per richiedere la visita di uno specialista).
Neomaggiorenni
Culturalmente e politicamente meritevoli di plauso i commi 5 e 6.
Anche in questo caso è necessario un inquadramento generale. Fino ad oggi un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, è comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli viene revocata l’indennità e non gli viene concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.
Una contraddizione per una normativa che ha già tentato di contenere le visite di revisione inutili.
Il comma 6 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.”
Niente più visite, solo una domanda amministrativa per i minorenni con indennità di accompagnamento.
Notevole anche il comma 5 che interessa i minori titolari di indennità di frequenza.
Costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Rivedibilità
L’attuale scrittura del comma 7 è praticamente neutra, cioè non produce al momento alcun effetto e, forse andrà corretta o rafforzata in sede di conversione in legge. Sopprime infatti un periodo della legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alle visite a campione (Piani straordinari) che prevedeva di non sottoporre a controllo gli invalidi in particolari situazioni. L’abrogazione, al momento, non appare sufficiente ad evitare, come voluto, disagi ai cittadini.
Storica invece l’abrogazione prevista dal comma successivo.
La legge 9 marzo 2006, n. 80 affronta il problema della ripetizione delle visite di accertamento per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.
La norma prevede, modificando l’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, questo per evitare inutili duplicazioni di visite.
Quindi quella norma non estende il divieto di revisione anche a tutte le situazioni stabilizzate a meno che non godano dell’indennità.
Solo a titolo di esempio una persona con amputazione che non dà titolo all’indennità di accompagnamento, a normativa vigente non rientra nelle previsioni dell’articolo 6 della citata Legge 80/2006.
I decreto-legge al comma 8 abroga un periodo della norma originaria, eliminando il paradosso fra l’altro con una tecnica giuridica molto apprezzabile. D’ora in poi l’esonero dalla revisione riguarderà tutte le patologie stabilizzate, gravi o meno che siano.
Il periodo abrogato è infatti: “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.”
Rimane in vigore solo il periodo successivo: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.”
Il vigente Decreto interministeriale 2 agosto 2007 – che aveva elencato i gruppi di patologie esonerati da visita – è, a questo punto, da riscrivere almeno nella premessa.
Concorsi pubblici
L’ultimo comma interviene pure sulla legge 104/1992 e in particolare sull’articolo 20 quello che riguarda le Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni.
Giustamente e razionalmente viene inserito un nuovo comma che stabilisce che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
26 giugno 2014
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org
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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 24 giugno 2014)
(omissis)
Art. 25
(Semplificazione per i soggetti con invalidità)
1. All’articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “laurea in ingegneria” sono inserite le seguenti: “, nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito”.
2. All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento nè di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.”.
3. All’articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: “Il comune può inoltre stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune inoltre stabilisce”; dopo le parole: “n. 503, e” è inserita la parola: “può”.
4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola “novanta” è sostituita dalla parola “quarantacinque”;
2) le parole “ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge” sono sostituite dalle seguenti: “ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.
b) al comma 3-bis dell’articolo 2, la parola “centottanta” è sostituita dalla parola “novanta”;
c) dopo il comma 3-ter dell’articolo 2, è inserito il seguente comma: “3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS .”.
5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
6. Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonchè ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
7. All’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “che hanno ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione” sono soppresse.
8. All’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.
9. All’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma:“2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.”.
Fonte: www.handylex.org