In relazione al comunicato stampa del 24 ottobre 2012 con cui la Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione e, in attesa delle motivazioni della sentenza, la Direzione della Giustizia civile ha pubblicato, lo scorso 12 novembre, una circolare con le con le prime indicazioni.
Premesso che, ai sensi dell’art.136 Cost. e dell’art. 30 L. 87/1953, gli effetti della deliberazione di accoglimento della dedotta incostituzionalità decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione, la suddetta Direzione generale provvede a fornire alcune precisazioni in relazione a due specifici ambiti di ricaduta della declaratoria di illegittimità.

In particolare, viene innanzitutto sottolineato che gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto dalla stessa Direzione generale dovranno tenere presenti i futuri effetti che la pronuncia di incostituzionalità potrebbe produrre sulle previsioni del D.M. 180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
a) sull’ art. 7, co. 5, lett. d), attinente alla previsione per cui, nei casi di obbligatorietà della mediazione, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, co. 4, del D.Lgs. 28/2010;
b) sull’art. 16, co. 4, lett. d), in base al quale, nelle materie di cui all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 28/2010, l’importo massimo delle spese di mediazione deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti;
c) sull’art. 16, co. 9, ultimo periodo, che, con riguardo alle modalità di corresponsione delle spese di mediazione, precisa che in ogni caso, nelle medesime ipotesi di cui all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 28/2010, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
In secondo luogo, viene chiarito nella circolare che per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

 

Fonte: www.diritto.it

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