Emendamento del Governo sulla Manovra Correttiva.
In Commissione Bilancio del Senato è stato presentato dall’Onorevole Azzollini, presidente della Commissione e relatore di Maggioranza, l’emendamento del Governo all’articolo 10 del Decreto Legge 78/2010 (Manovra). L’articolo riguarda la “Riduzione della spesa in materia di invalidità”.
Come si ricorderà, il testo originario prevede, fra le altre disposizioni, un intervento sull’assegno mensile di assistenza che è attualmente riconosciuto agli invalidi civili parziali (dal 74% al 99% di invalidità accertata), di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età.
Per godere dell’assegno sono previste altre due condizioni oltre a quella sanitaria: risultare inoccupati e iscritti alle liste di collocamento e non superare il limite reddituale annuale di 4.408,95 euro. Un limite molto basso, quindi. L’importo dell’assegno è di 256,67 euro mensili (importo 2010) per un totale annuo di 3.336,71 euro.
La Manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell’assegno: sarà elevata all’85% a partire dal primo giugno 2010. Rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione. Il limite varrà solo per le nuove domande.
Le numerose critiche espresse in queste settimane hanno spinto il Governo a proporre un emendamento. Le osservazioni più ascoltate sono state quelle che rilevavano come, con la nuova disposizione, si escludessero dal godimento dell’assegno mensile le persone affette da patologie quali la Sindrome di Down, gravi affezioni cardiache o respiratorie, psicosi anche gravi ed altre forme patologiche per le quali le tabelle di riferimento (Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992) prevedono una percentuale di invalidità inferiore all’85%.
L’assegno: le modifiche
L’emendamento del Governo propone una modalità applicativa che conserva il precedente limite del 74% nei casi di patologia unica.
Spieghiamo meglio: le patologie per le quali nelle tabelle di riferimento è indicata una percentuale superiore al 74% danno comunque diritto alla corresponsione dell’assegno mensile di assistenza.
Il senso della disposizione è presto detto: rimarrebbero ora escluse “solo” le persone che non raggiungono l’85% benché affette da più patologie che, singolarmente valutate, corrispondono a percentuali inferiori al 74%.
Alcuni esempi:
1) persona affetta da laringectomia totale (percentuale fissa prevista: 75%); ha diritto comunque all’assegno mensile, se disoccupata e se non supera i limiti reddituali.
2) persona affetta da nevrosi fobica ossessiva grave (41-50%) e da disfonia cronica grave (21-30%); non ha diritto all’assegno mensile, anche se disoccupata e se non supera i limiti reddituali.
Secondo la relazione all’emendamento, rappresentano il 90% le situazioni in cui la percentuale di invalidità complessiva è data dalla somma di più patologie.
Si aprono notevoli dubbi circa l’equità di tale emendamento.
L’indennità di accompagnamento
L’emendamento presentato interviene anche sull’indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ridefinendo i requisiti medico-legali per il riconoscimento di tale provvidenza.
Fino ad oggi la definizione esatta era data all’articolo 1, comma 2, lettera b) che prevedeva la concessione “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Più stringente la nuova definizione medico-legale:
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa”.
L’intento chiarissimo è quello di restringere notevolmente il novero dei possibili titolari di indennità di accompagnamento solo a casi di gravissima e totale compromissione dell’autonomia nel suo senso più restrittivo.
La relazione all’emendamento è, in tal senso, molto significativa:
“In primo luogo si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l’aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi”.
La persona anziana che si sposta lentissimamente con l’aiuto di un tripode ne rimarrebbe esclusa.
E la relazione prosegue con precisazioni sull’impossibilità a compiere in autonomia il complesso degli atti elementari della vita. “La ratio della norma tende a tutelare quelle situazioni nelle quali, annullata la capacità lavorativa dell’individuo, l’infermità è di grado tale da abolire l’autonomia della persona in rapporto alla vita fisiologica (igiene personale, assunzione dei pasti, assunzione della terapia farmacologica, vestizione, ecc.)”.
“La rigorosa precisazione medico-legale della situazione di bisogno si rende necessaria per ovviare ad interpretazioni estensive della norma che attrarrebbero nella sfera di tutela anche soggetti in grado di svolgere in accettabile autonomia la quasi totalità degli atti del quotidiano e necessitanti – in linea teorica – anche di un solo intervento al giorno, espletabile da servizi integrati, previsti pressoché ovunque da norme attuative specifiche”.
Si tratta di una nuova definizione di estrema pericolosità, vista anche l’assenza totale di indicatori e di scale di valutazione dell’autonomia personale, pur presenti e consolidati nella letteratura scientifica internazionale.
Tempi di accertamento
L’emendamento presentato interviene anche sui tempi di accertamento degli stati invalidanti, correggendo il “vecchio” regolamento del 1994 (DPR 698/1994). Nel testo previgente all’emendamento il regolamento prevede “solo” che la data di accertamento venga fissata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, disposizione – come sappiamo – largamente elusa dalle Aziende USL.
L’emendamento introduce una novità apparentemente positiva: nel caso in cui le Commissioni delle Aziende USL non rispettino quel termine, l’accertamento viene effettuato dall’INPS con le sue Commissioni entro i 15 giorni successivi.
Analoga procedura verrebbe attuata nel caso delle patologie oncologiche, per le quali la Legge 80/2006 prevede che la visita di accertamento venga effettuata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
Piani straordinari di verifica
L’emendamento nulla aggiunge alle disposizioni già previste dal Decreto Legge 78/2010 in discussione, salvo introdurre la facoltà per l’INPS di avvalersi, nel corso delle verifiche, anche delle Commissioni ASL che, dal 2010, sono integrate con un medico dell’Istituto.
Il testo del emendato del Decreto Legge 78/2010 – verosimilmente contenente anche le modifiche proposte dal Governo, al termine dell’analisi della Commissione, passerà in Aula e, quindi, alla Camera per la successiva lettura.