Quando si prescrive la cartella di pagamento non opposta?
Equitalia, richiamando l’art. 2953 cod. civ., stabilisce che la prescrizione è di dieci anni tutte le volte in cui il creditore agisce in forza di una sentenza di condanna. Ma la cartella di pagamento è piuttosto un atto di precetto, prodromico all’esecuzione forzata, non una sentenza di condanna come quella emessa da un giudice. E’ certamente un titolo esecutivo e, come tale, ha la stessa efficacia della sentenza, specie se non opposta entro i termini di legge dal contribuente (perché, in tal caso, assomiglierebbe ancor di più a una sentenza passata in giudicato).
Dunque, la prescrizione decennale è applicabile, nei confronti di Equitalia, soltanto quando il suo diritto di credito sia divenuto definitivo non già in forza di una cartella notificata e non opposta, ma a seguito di una causa contro il contribuente e della successiva sentenza passata in giudicato.L’amministrazione finanziaria sostiene puntualmente, nei propri atti difensivi, che l’Agente per la Riscossione ha dieci anni di tempo (dalla data di consegna della cartella al debitore) per agire con un pignoramento (CTP Brindisi sent. n. 111 del 24.01.2012. Cfr. anche C. App. Lecce sent. n. 688/2014). Diverse sentenze sono, però, di tutt’altro avviso e ritengono che il termine di prescrizione della cartella esattoriale sia quello (più breve) di cinque anni (CTP Pavia sent. n. 213 del 30.03.2015). Ovvero se il contribuente, pur ricevendo correttamente la notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia, non impugnandola davanti al giudice (entro i 60 giorni previsti per legge), subisce un’esecuzione forzata (per es. il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, l’espropriazione della casa, ecc.) potrà far valere la prescrizione – e quindi opporsi al pignoramento – se, nel frattempo, sono trascorsi, dalla notifica, cinque anni.